9 settembre 2009

Foto e informazioni prese dai social network

É verificare sempre con attenzione le informazioni personali e le immagini che si possono trovare su Facebook e gli altri social network.

Con una lettera al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la privacy ha avviato un'opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla rete.
Tuttavia la facile accessibilità ai dati non può consentire un uso indiscriminato, senza adeguate verifiche sulla loro esattezza e completezza, oltre che sulla loro pertinenza sui fatti narrati. La scrupolosa verifica delle informazioni è necessaria se si considera il fatto che gli utenti dei social network non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che i dati personali da loro inseriti su Facebook e su altri siti sono facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca.
Nei mesi scorsi la stessa Autorità è dovuta intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la diffusione, su quotidiani e testate televisive, di informazioni e fotografie da loro inserite su Facebook, associate però a persone omonime.





Niente targhe delle auto in bacheca

Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili.

Il Garante ha accolto la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un'indebita divulgazione di dati personali dovuta all'affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune. Nella bacheca oltre all'avviso, che conteneva le targhe e numero dell'area di sosta assegnata, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni.
L'Autorità, con un provvedimento ha prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale.

Scuola: contro atti vandalici sì a telecamere, ma con limiti precisi

Contro atti vandalici e teppismo, le telecamere nelle scuole possono rappresentare uno strumento di prevenzione e deterrenza, ma vanno rispettate precise condizioni. Le telecamere devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti.

Il Garante per la privacy ha dato un via libera all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un istituto scolastico di Verona. L'impianto, sottoposto a verifica preliminare dell'Autorità, si inserisce nel progetto "Scuole sicure", messo a punto dalla provincia della città veneta con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e di dissuadere da atti di vandalismo e teppismo.
L'impianto prevede l'installazione di sei telecamere in aree perimetrali esterne. Le telecamere, senza inquadrare dettagli dei volti delle persone, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio. Le immagini, non visualizzate in tempo reale, vengono conservate in un server e cancellate dopo 72 ore. In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria.
Il Garante ha tuttavia prescritto alla provincia l'adozione di specifiche misure al fine di assicurare maggiori garanzie per studenti, docenti e personale scolastico: limitazione dell'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, con esclusione delle aree esterne circostanti; visualizzazione delle immagini consentita solo a polizia e autorità giudiziaria; definizione, in accordo con il dirigente scolastico, degli orari di funzionamento delle telecamere in caso di attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare e concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere; adozione di misure che rendano visibili i cartelli anche di notte. Trattandosi di un progetto che riguarda anche altre scuole della provincia, l'Autorità ha spiegato che, qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare corrispondano a quelle autorizzate, non sarà necessario richiedere una ulteriore verifica preliminare.

Vietato spiare la navigazione dei dipendenti

È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati dei lavoratori


Il principio, ribadito dal Garante privacy, ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
L'installazione di un software per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.