Inail ha pubblicato la nuova versione della denuncia di infortunio che semplifica, ferma restando l'opzionalità di compilazione delle sezioni ‘Testimone' e ‘Veicolo', la modalità di inserimento dei dati, sia online che offline, secondo quanto specificato nell'informativa sulle novità e nel manuale.
Sono stati di conseguenza adeguati l'applicazione online, il tracciato record per il file txt, l'xml schema ed il software offline. Inoltre, a seguito di variazioni intervenute nelle competenze territoriali, sono state aggiornate le tabelle ‘Sedi INAIL' e ‘ISTAT-ASL'.
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE:
SEZIONE TESTIMONE
Ferma restando l’opzionalità di compilazione della sezione, è stata semplificata la modalità di inserimento dei dati, sia online che offline, secondo il seguente schema:
o Sezione 1° Testimone: se viene inserito il cognome del 1° testimone, è obbligatorio solo il nome del 1° testimone; i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all’introduzione di cognome e nome;
o Sezione 2° Testimone: cognome e nome del 2° testimone sono inseribili solo se presenti quelli del 1°; i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all’introduzione di cognome e nome.
SEZIONE VEICOLO
Ferma restando l’opzionalità di compilazione della sezione, è stata semplificata la modalità di inserimento dei dati, sia online che offline, secondo il seguente schema:
o Sezione Dati Veicolo:
è possibile inserire solo la targa del veicolo;
i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all’introduzione del campo targa;
o Sezione Dati Conducente:
i campi sono opzionali, ma l’eventuale compilazione di cognome e nome del Conducente obbliga solo all’introduzione del campo targa del veicolo;
inseriti targa e cognome del conducente, è obbligatorio solo il nome del Conducente;
i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all’introduzione della targa del veicolo e di cognome e nome del Conducente;
o Sezione Dati Proprietario (richiesti solo se diverso da Conducente):
non è possibile inserire i dati del Proprietario se non sono stati compilati i dati del Conducente e la targa del veicolo;
inseriti targa del veicolo, cognome e nome del Conducente e cognome del Proprietario, è obbligatorio solo il nome del Proprietario;
i restanti campi sono opzionali e la compilazione di uno di essi obbliga solo all’introduzione della targa del veicolo, di cognome e nome del Conducente e di cognome e nome del Proprietario.
Con l’adozione delle modalità appena descritte, sono stati di conseguenza adeguati:
APPLICAZIONE ONLINE
TRACCIATO RECORD FILE TXT
XML SCHEMA
AGGIORNATE LE TABELLE DI DECODIFICA ISTAT-ASL E SEDI INAIL:
Sono state apportate modifiche a seguito di variazioni intervenute nelle competenze territoriali. Le rimanenti tabelle di decodifica sono rimaste inalterate.
AGGIORNAMENTO SOFTWARE OFFLINE
All’entrata in vigore dell’applicazione online, verrà fornita la versione 4.36 del software offline da reinstallare seguendo le consuete modalità riportate nel manuale.
Fonte: INAIL
2 ottobre 2009
26 settembre 2009
Esposizione a muffe
Suva ha pubblicato on line un documento che raccoglie informazioni sui problemi legati all’esposizione a muffe e alla sicurezza per i lavoratori che eseguono lavori di risanamento dei locali da questi microrganismi.
L’indice del documento:
1 introduzione;
2 principi di valutazione della pericolosità delle sostanze biologiche;
2.1 conseguenze per la salute;
2.1.1 irritazioni;
2.1.2 malattie allergiche;
2.1.3 malattie febbrili;
2.2 esposizione alle muffe durante i lavori di risanamento;
2.2.1 specie di muffe;
2.2.2 concentrazioni di muffa nell’aria;
2.2.3 esempi di risanamento;
3 il risanamento muffe;
3.1 valutazione dei pericoli;
3.1.1 sostanze biologiche nocive;
3.1.2 emissione di altre sostanze nocive e utilizzo di prodotti chimici;
3.2 misure di protezione;
3.2.1 misure di protezione contro le sostanze biologiche nocive nei lavori di piccola entità;
3.2.2 misure di protezione contro le sostanze biologiche nei lavori ad elevata esposizione;
3.2.3 misure di protezione nell’uso di prodotti chimici;
4 approfondimenti.
Download

L’indice del documento:
1 introduzione;
2 principi di valutazione della pericolosità delle sostanze biologiche;
2.1 conseguenze per la salute;
2.1.1 irritazioni;
2.1.2 malattie allergiche;
2.1.3 malattie febbrili;
2.2 esposizione alle muffe durante i lavori di risanamento;
2.2.1 specie di muffe;
2.2.2 concentrazioni di muffa nell’aria;
2.2.3 esempi di risanamento;
3 il risanamento muffe;
3.1 valutazione dei pericoli;
3.1.1 sostanze biologiche nocive;
3.1.2 emissione di altre sostanze nocive e utilizzo di prodotti chimici;
3.2 misure di protezione;
3.2.1 misure di protezione contro le sostanze biologiche nocive nei lavori di piccola entità;
3.2.2 misure di protezione contro le sostanze biologiche nei lavori ad elevata esposizione;
3.2.3 misure di protezione nell’uso di prodotti chimici;
4 approfondimenti.
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25 settembre 2009
Sicurezza Stradale al concerto di Ligabue
Sabato 26 settembre e domenica 27 settembre dalle 18.00 alle 24.00 Motorizzazione Civile e Polizia municipale saranno presenti in Piazza Bra’ durante il concerto di Ligabue, per sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale.
Presenti sia i tecnici della Direzione Generale Territoriale del Nord Est – struttura di coordinamento delle Motorizzazioni Civili di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna - sia gli agenti del Nucleo Educazione Stradale della Polizia municipale di Verona, da anni impegnati in attività di informazione e sensibilizzazione su sicurezza stradale e di prevenzione dei rischi di incidente.
ll motorhome per la sicurezza è un veicolo attrezzato con alcoltest, drugtest, postazioni quiz e ambulatorio medico, per fornire assistenza e accoglienza a tutte le persone che vorranno testare le loro abilità e ottenere informazioni utili.
All’uscita del concerto e prima di mettersi alla guida i giovani fans di Ligabue potranno inoltre verificare le loro condizioni psico-fisiche, con un test anonimo e assolutamente gratuito.

Presenti sia i tecnici della Direzione Generale Territoriale del Nord Est – struttura di coordinamento delle Motorizzazioni Civili di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Emilia Romagna - sia gli agenti del Nucleo Educazione Stradale della Polizia municipale di Verona, da anni impegnati in attività di informazione e sensibilizzazione su sicurezza stradale e di prevenzione dei rischi di incidente.
ll motorhome per la sicurezza è un veicolo attrezzato con alcoltest, drugtest, postazioni quiz e ambulatorio medico, per fornire assistenza e accoglienza a tutte le persone che vorranno testare le loro abilità e ottenere informazioni utili.
All’uscita del concerto e prima di mettersi alla guida i giovani fans di Ligabue potranno inoltre verificare le loro condizioni psico-fisiche, con un test anonimo e assolutamente gratuito.
22 settembre 2009
No a dati sanitari on line
Il Garante blocca la diffusione dei dati di una dipendente pubblicati sul sito di una provincia.
Il provvedimento di blocco è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che aveva rinvenuto on line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy.
Risultato confermato dal Garante: due delibere del responsabile delle risorse umane della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio erano, infatti, direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell'ente e liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca.
Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, l'Autorità ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell'ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Il provvedimento di blocco è scattato a seguito della segnalazione della dipendente che aveva rinvenuto on line alcuni atti della provincia in cui erano riportati i suoi dati anagrafici e delicate informazioni sul suo stato di salute, la cui diffusione è vietata dal Codice privacy.
Risultato confermato dal Garante: due delibere del responsabile delle risorse umane della provincia relative ad una richiesta di riconoscimento di infermità per causa di servizio erano, infatti, direttamente visualizzabili sul sito istituzionale dell'ente e liberamente accessibili attraverso il motore di ricerca.
Nel disporre il blocco dei dati sanitari trattati in modo illecito, l'Autorità ha ribadito il principio che le amministrazioni locali, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge sulla trasparenza delle deliberazioni dell'ente, devono selezionare con estrema attenzione i dati personali da diffondere, non solo alla luce dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite dai singoli provvedimenti, ma anche in relazione al divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Lente su telecamere e dati biometrici
Il Garante per la privacy ha vietato l'uso, in forma centralizzata, dei dati biometrici raccolti da un importante centro orafo campano e ha imposto alla società che gestisce la struttura di adeguare anche il sistema di videosorveglianza e gli altri trattamenti dei dati personali alla normativa sulla privacy.
Gli accertamenti del Garante hanno evidenziato che la società che gestisce il centro non aveva predisposto né un'informativa adeguata, né cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle circa 140 telecamere installate per monitorare tutta l'area. E' risultato, peraltro, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni consentito per questo tipo di attività.
Il provvedimento del Garante, ha interessato, anche il sistema di rilevamento delle impronte digitali utilizzato per accedere al centro orafo. La società, infatti, conservava in un data base centralizzato i dati biometrici di chi accedeva all'area. L'Autorità ha disposto il divieto del trattamento dei dati biometrici e ha indicato eventuali misure alternative per l'identificazione delle persone.
Gli accertamenti del Garante hanno evidenziato che la società che gestisce il centro non aveva predisposto né un'informativa adeguata, né cartelli idonei a segnalare ai lavoratori e ai visitatori la presenza delle circa 140 telecamere installate per monitorare tutta l'area. E' risultato, peraltro, che le immagini venivano conservate per un tempo superiore al limite dei sette giorni consentito per questo tipo di attività.
Il provvedimento del Garante, ha interessato, anche il sistema di rilevamento delle impronte digitali utilizzato per accedere al centro orafo. La società, infatti, conservava in un data base centralizzato i dati biometrici di chi accedeva all'area. L'Autorità ha disposto il divieto del trattamento dei dati biometrici e ha indicato eventuali misure alternative per l'identificazione delle persone.
9 settembre 2009
Foto e informazioni prese dai social network
É verificare sempre con attenzione le informazioni personali e le immagini che si possono trovare su Facebook e gli altri social network.
Con una lettera al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la privacy ha avviato un'opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla rete.
Tuttavia la facile accessibilità ai dati non può consentire un uso indiscriminato, senza adeguate verifiche sulla loro esattezza e completezza, oltre che sulla loro pertinenza sui fatti narrati. La scrupolosa verifica delle informazioni è necessaria se si considera il fatto che gli utenti dei social network non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che i dati personali da loro inseriti su Facebook e su altri siti sono facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca.
Nei mesi scorsi la stessa Autorità è dovuta intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la diffusione, su quotidiani e testate televisive, di informazioni e fotografie da loro inserite su Facebook, associate però a persone omonime.

Con una lettera al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e alla Fieg, il Garante per la privacy ha avviato un'opera di sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle informazioni presenti sulla rete.
Tuttavia la facile accessibilità ai dati non può consentire un uso indiscriminato, senza adeguate verifiche sulla loro esattezza e completezza, oltre che sulla loro pertinenza sui fatti narrati. La scrupolosa verifica delle informazioni è necessaria se si considera il fatto che gli utenti dei social network non sono ancora pienamente consapevoli del fatto che i dati personali da loro inseriti su Facebook e su altri siti sono facilmente raggiungibili attraverso i motori di ricerca.
Nei mesi scorsi la stessa Autorità è dovuta intervenire a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano la diffusione, su quotidiani e testate televisive, di informazioni e fotografie da loro inserite su Facebook, associate però a persone omonime.
Niente targhe delle auto in bacheca
Nella bacheca condominiale accessibile al pubblico non possono essere affissi avvisi contenenti dati che rendano identificabili anche indirettamente i condomini, come ad esempio le targhe delle automobili.
Il Garante ha accolto la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un'indebita divulgazione di dati personali dovuta all'affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune. Nella bacheca oltre all'avviso, che conteneva le targhe e numero dell'area di sosta assegnata, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni.
L'Autorità, con un provvedimento ha prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale.
Il Garante ha accolto la segnalazione di alcuni residenti in un condominio milanese che lamentavano un'indebita divulgazione di dati personali dovuta all'affissione nella bacheca del palazzo di un avviso di rimozione delle auto ancora parcheggiate nel cortile comune. Nella bacheca oltre all'avviso, che conteneva le targhe e numero dell'area di sosta assegnata, erano state affisse anche le foto delle autovetture. Un insieme di dati, secondo i segnalanti, in grado di renderli identificabili sia dagli altri residenti che da terzi in transito nelle aree comuni.
L'Autorità, con un provvedimento ha prescritto all'amministrazione condominiale di utilizzare comunicazioni individuali per gli avvisi relativi alla gestione comune che non siano di carattere generale.
Scuola: contro atti vandalici sì a telecamere, ma con limiti precisi
Contro atti vandalici e teppismo, le telecamere nelle scuole possono rappresentare uno strumento di prevenzione e deterrenza, ma vanno rispettate precise condizioni. Le telecamere devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti.
Il Garante per la privacy ha dato un via libera all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un istituto scolastico di Verona. L'impianto, sottoposto a verifica preliminare dell'Autorità, si inserisce nel progetto "Scuole sicure", messo a punto dalla provincia della città veneta con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e di dissuadere da atti di vandalismo e teppismo.
L'impianto prevede l'installazione di sei telecamere in aree perimetrali esterne. Le telecamere, senza inquadrare dettagli dei volti delle persone, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio. Le immagini, non visualizzate in tempo reale, vengono conservate in un server e cancellate dopo 72 ore. In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria.
Il Garante ha tuttavia prescritto alla provincia l'adozione di specifiche misure al fine di assicurare maggiori garanzie per studenti, docenti e personale scolastico: limitazione dell'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, con esclusione delle aree esterne circostanti; visualizzazione delle immagini consentita solo a polizia e autorità giudiziaria; definizione, in accordo con il dirigente scolastico, degli orari di funzionamento delle telecamere in caso di attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare e concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere; adozione di misure che rendano visibili i cartelli anche di notte. Trattandosi di un progetto che riguarda anche altre scuole della provincia, l'Autorità ha spiegato che, qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare corrispondano a quelle autorizzate, non sarà necessario richiedere una ulteriore verifica preliminare.
Il Garante per la privacy ha dato un via libera all'installazione di un impianto di videosorveglianza presso un istituto scolastico di Verona. L'impianto, sottoposto a verifica preliminare dell'Autorità, si inserisce nel progetto "Scuole sicure", messo a punto dalla provincia della città veneta con l'obiettivo di tutelare la sicurezza del patrimonio scolastico e di dissuadere da atti di vandalismo e teppismo.
L'impianto prevede l'installazione di sei telecamere in aree perimetrali esterne. Le telecamere, senza inquadrare dettagli dei volti delle persone, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in servizio. Le immagini, non visualizzate in tempo reale, vengono conservate in un server e cancellate dopo 72 ore. In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria.
Il Garante ha tuttavia prescritto alla provincia l'adozione di specifiche misure al fine di assicurare maggiori garanzie per studenti, docenti e personale scolastico: limitazione dell'angolo di ripresa delle telecamere ai soli muri perimetrali dell'edificio, con esclusione delle aree esterne circostanti; visualizzazione delle immagini consentita solo a polizia e autorità giudiziaria; definizione, in accordo con il dirigente scolastico, degli orari di funzionamento delle telecamere in caso di attività all'interno della scuola che potrebbero iniziare e concludersi in coincidenza con l'orario di attivazione delle telecamere; adozione di misure che rendano visibili i cartelli anche di notte. Trattandosi di un progetto che riguarda anche altre scuole della provincia, l'Autorità ha spiegato che, qualora le caratteristiche dei sistemi di videosorveglianza da installare corrispondano a quelle autorizzate, non sarà necessario richiedere una ulteriore verifica preliminare.
Vietato spiare la navigazione dei dipendenti
È illecito monitorare in modo sistematico pagine e siti visitati dei lavoratori
Il principio, ribadito dal Garante privacy, ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
L'installazione di un software per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
Il principio, ribadito dal Garante privacy, ha vietato ad una società il trattamento dei dati personali di un dipendente e ha segnalato il caso all'autorità giudiziaria. La società aveva monitorato per nove mesi la navigazione on line di un lavoratore attraverso un software in grado di memorizzare "in chiaro", tra l'altro, le pagine e i siti web visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine.
L'installazione di un software per tracciare in modo sistematico la navigazione in Internet del lavoratore viola, infatti, lo Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei dipendenti.
Il Garante ha ritenuto, infine, che la società sia incorsa anche nella violazione dei principi di pertinenza e non eccedenza delle informazioni raccolte, poiché il monitoraggio, diretto peraltro nei confronti di un solo dipendente, è risultato prolungato e costante. In base alle Linee guida fissate dall'Autorità i datori di lavoro possono infatti procedere a eventuali controlli ma in modo graduale, mediante verifiche di reparto, d'ufficio, di gruppo di lavoro prima di passare a controlli individuali.
1 settembre 2009
14 agosto 2009
Nuova circolare in materia di controlli della velocità
In data 14 agosto 2009 è stata emanata un nuova circolare che regolamenta i controlli della velocità
La circolare n°10307, emanata dal Ministero dell'Interno, riorganizza le modalità di utilizzo dei misuratori di velocità andando ad abolire 12 circolari precedenti che dal 1995 regolavano la materia.
La circolare n°10307, emanata dal Ministero dell'Interno, riorganizza le modalità di utilizzo dei misuratori di velocità andando ad abolire 12 circolari precedenti che dal 1995 regolavano la materia.
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25 giugno 2009
Buste paga
I cedolini dello stipendio devono essere consegnati spillati o in busta chiusa e non devono contenere informazioni lesive della riservatezza. Gli uffici addetti alla predisposizione e alla consegna dei cedolini sono tenuti a tutelare la privacy dei lavoratori, limitando l'inserimento di informazioni sulla sfera privata e impedendo l'indebita conoscenza dei dati da parte di persone non autorizzate. Il Garante privacy ha ribadito al Ministero dell'Interno le misure relative ai cedolini dello stipendio.
Il Ministero ha impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.
Il Ministero ha impartito precise indicazioni al centro elettronico che elabora i cedolini affinché sostituisca le voci specifiche con descrizioni più generiche o dei codici, eliminando la sigla dell'organizzazione sindacale, in modo tale da rendere le modalità di predisposizione dei cedolini pienamente conformi alla normativa sulla protezione dei dati personali. A maggior tutela della privacy, il Ministero ha comunicato, infine, che avrebbe al più presto provveduto ad avviare il recapito delle buste paga in formato elettronico direttamente sulle mail dei dipendenti, eliminando del tutto la copia cartacea.
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